LA LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UN SOLO PROPRIETARIO

Di seguito alcune massime tratte dalla Giuriprudenza di merito e di legittimità sull’argomento

Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d’affari altrui, è valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula, i quali possono ratificare l’operato del gestore, ai sensi dell’art. 1705 c.c., senza particolari formalità, e chiedere al conduttore il pagamento “pro quota” dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20885

La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell’art. 1705, comma 2, c.c. -applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell’art. 2032 c.c.- la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva. Tribunale Vallo della Lucania, Sentenza, 04/05/2023, n. 388

Qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l’eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di chi appariva agire per tutti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva statuito la validità ed opponibilità ai comproprietari, anche se rimasti estranei alla stipulazione, di un contratto di affitto di fondo agricolo sottoscritto da uno solo di essi, nonché l’estensione a ciascuno di essi degli effetti della domanda di risoluzione del contratto, avanzata da un comproprietario soltanto, e del conseguente ordine di rilascio). Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/11/2022, n. 34131

In materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile. Tribunale Modena, Sez. I, Sentenza, 05/05/2021, n. 747

I comproprietari di un bene concesso in locazione hanno pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un’indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa – in senso oggettivo – quale mancanza di dissenso da parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in proprio, anche quale procuratore speciale – privo di rappresentanza processuale – dell’altra comproprietaria, interdetta, senza, però, l’autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare, atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata presunzione di consenso). Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/01/2020, n. 845

Il contratto sottoscritto dal comproprietario locatore e il conduttore è pienamente efficace, rilevando l’opposizione del comproprietario non locatore solo nel caso in cui venga manifestata e portata a conoscenza del conduttore prima della stipula del contratto (art. 2031, comma 2, c.c.), sicché il conduttore è posto al riparo da sopravvenuti contrasti che dovessero insorgere tra i comproprietari in ordine alla gestione del bene comune. Corte d’Appello Napoli, Sez. II, 30/10/2019, n. 5166

La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell’art. 1705, comma 2, c.c. – applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell’art. 2032 c.c. – la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica, non avendo tale atto efficacia retroattiva. (Cassa e decide nel merito, CORTE D’APPELLO BRESCIA, 03/02/2017) Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/10/2019, n. 25433

In tema di contratto di locazione, quando la titolarità della posizione di locatore appartenga a più soggetti, i diritti nascenti dal contratto verso il conduttore, compreso quello di attivarsi giudizialmente per il pagamento dei canoni, in assenza di una specifica previsione contrattuale, sono esercitabili tanto congiuntamente quanto dal singolo o da alcuni dei contitolari, atteso che – secondo le regole generali della comunione dei diritti – la gestione dei rapporti obbligatori, non implicando disposizione della posizione comune ma solo una attività di gestione ordinaria, sono espressione del diritto di ciascuno all’amministrazione della stessa. (Rigetta, CORTE D’APPELLO BOLOGNA, 27/01/2014) Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 27/12/2016, n. 27021

Il contratto di locazione può essere stipulato anche dal singolo comproprietario e all’insaputa degli altri, purchè il suddetto comproprietario abbia la disponibilità del bene comune e sia in grado di adempiere la fondamentale obbligazione del locatore, e cioè quella di consentire il godimento del bene al conduttore; la concessione in locazione di un immobile non costituisce, quindi, atto esclusivo del proprietario, potendo legittimamente assumere veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità del bene medesimo, sempre che tale disponibilità sia determinata da titolo non contrario a norme d’ordine pubblico. La legittimazione ad agire del singolo comunista si fonda sulla presunzione del consenso, insita nel comportamento passivo dei comproprietari in relazione ad un atto di ordinaria amministrazione, effettuato dal comproprietario resosi attivo a tutela di comuni interessi e così venuto ad assumere la figura del tacito mandatario o utile gestore. Tribunale Firenze, Sez. II, 03/02/2015, n. 298

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