CANCELLAZIONE ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI DALLA CRIF E DA ALTRE BANCHE DATI SIC

CANCELLAZIONE ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI DALLA CRIF E DA ALTRE BANCHE DATI SIC

Non tutti sanno che il circuito bancario ha adottato un sistema di tutela per l’accesso al credito:

le banche dati SIC (SIC sta per Sistema d’Informazione Creditizia).

Quante volte vi è capitato di recarvi in Banca o presso una Finanziaria e sentirvi rifiutare un prestito o un mutuo a causa di una segnalazione su queste banche dati SIC (CRIF, CTC, EXPERIANO, ASSILEA, BANCA D’ITALIA, ecc…)?!

È possibile verificare la gestione dei vostri dati personali presso i SIC e controllare se il trattamento avviene in maniera legittima.

Di sovente, infatti, la segnalazione presso le banche dati SIC avviene in modo IRREGOLARE, andando a violare le norme sul trattamento dei dati personali.

Attraverso una corretta gestione delle informazioni a vostro nome, siano esse segnalazioni negative (cioè conseguenti ad eventuali ritardi di pagamento) come pure quelle positive (situazione di regolarità dei pagamenti) è possibile accedere a linee di finanziamento prima magari rifiutate.

GIA’ DA MOLTI ANNI ESISTONO EFFICACI SOLUZIONI GIURIDICHE CHE PERMETTONO DI CONTESTARE UNA EVENTUALE SEGNALAZIONE ILLEGITTIMA RELATIVA A RITARDI DI PAGAMENTI ED OTTENERNE LA CANCELLAZIONE.

E non solo.

In ipotesi di segnalazioni contrarie alle norme di legge si ha diritto a chiedere risarcimenti alle stesse Banche che hanno concesso il prestito e che, successivamente, hanno iscritto (illegittimamente) il vostro nominativo tra i “CATTIVI PAGATORI” (come già deciso in numerose Sentenze emesse dai Tribunali italiani).

Non dovete necessariamente regolarizzare la vostra posizione debitoria per poter acquisire il diritto ad ottenere la cancellazione e il risarcimento dei danni: la contestazione delle segnalazioni, in molti casi, segue regole diverse e svincolate dal corretto pagamento del prestito e/o del mutuo.

Non è vero, pertanto, come si sente dire e si legge in moltissimi siti presenti sul web, che è possibile ottenere la cancellazione delle iscrizioni solo tramite il regolare rimborso dei finanziamenti: anche in caso di persistente morosità possono sussistere le condizioni per agire.

IL PROCEDIMENTO ADOTTATO DALLO STUDIO LEGALE

Quando un Cliente chiede il nostro intervento, di solito, accade che lo stesso si sia recato presso un’Istituto di credito o una Finanziaria per ottenere un mutuo o un prestito e che gli sia stata negata questa possibilità poichè ha appreso che risultano iscrizioni negative a suo nome in una o più delle banche dati SIC per la tutela del credito, nonostante egli abbia tutti i requisiti reddituali per avanzare legittimamente la domanda.

A tal punto, lo Studio provvede a richiedere le informative relative al nominativo del soggetto presso tutte le banche dati SIC, per verificare la presenza di iscrizioni pregiudizievoli.

Una volta ricevute le informative, dopo una attenta analisi delle stesse, si provvede ad inviare alle banche dati (CRIF, CTC, EXPERIANO, ecc.) ed agli Istituti di credito che hanno dato causa alle iscrizioni una lettera formale di contestazione contenente sia tutte le motivazioni per cui si ritiene che l’iscrizione sia illegittima che la diffida all’immediata cancellazione dell’iscrizione, con riserva di agire per i danni cagionati.

Una volta ricevute le risposte dalle Banche, le quali a volte cancellano e/o sospendono le iscrizioni denunciate, mentre altre volte ribadiscono la correttezza e la legittimità del loro operato, a seconda dei casi, si decide assieme al Cliente, dopo una approfondita valutazione della situazione, di adire le vie giudiziarie contro gli Istituti di credito al fine di ottenere la cancellazione dei dati pregiudizievoli ed, eventualmente, con un giudizio successivo, di richiedere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati.

Il procedimento si svolge con l’introduzione di un giudizio cautelare a mezzo di ricorso ex art. 700 c.p.c. da depositarsi, assieme al fascicolo di parte contenente le allegazioni documentali, presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui hanno la residenza o la sede i soggetti segnalati ricorrenti.

Il procedimento si svolge, di regola, in una o due udienze e dura mediamente due o tre mesi (dipende dal Tribunale adito). A volte accade che le Banche si mettano in contatto con lo Studio, tramite i propri Legali, nel corso del giudizio o prima (dopo la notifica del ricorso) per transigere la vertenza, dato il rischio di soccombenza, anche al fine di limitare i costi derivanti dalle spese legali in caso di condanna.

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